CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
PREMESSE
Oggetto delle presenti Condizioni Generali di Trasporto è la disciplina del contratto per la prestazione del servizio consistente nel trasporto aereo di passeggeri e bagagli.
Le Condizioni Generali di Trasporto si applicano al soggetto che, a qualsivoglia titolo, si avvalga del servizio di trasporto aereo eseguito da STC Aviation (nel prosieguo “il passeggero”).
Nel prosieguo per “Vettore” s’intenderà STC Aviation nonché, in quanto occorrer possa, l’eventuale diverso soggetto che, a qualsivoglia titolo, esegua il trasporto.
Le Condizioni Generali di Trasporto si applicano altresì al soggetto, diverso dal Vettore così come definito al punto precedente, il quale, pur non essendo ausiliario o preposto del Vettore medesimo, esegua, in base ad accordo con quest’ultimo (ad es.: code sharing, noleggio, etc.), in tutto o in parte, il trasporto concordato con il passeggero.
Le Condizioni Generali di Trasporto generalmente non trovano applicazione in caso di trasporto diverso da quello aereo; trovano invece applicazione in caso di trasporto, anche diverso da quello aereo, effettuato al di fuori di un aeroporto, purché esso sia strettamente necessario per l’imbarco, lo sbarco o il trasbordo di passeggeri e bagagli, in esecuzione di un contratto di trasporto aereo da effettuarsi con un aeromobile di cui il Vettore abbia la disponibilità.
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, fatta salva ogni altra diversa espressa indicazione, i termini e le definizioni che seguono hanno il significato così definito:
Animali al seguito
Sono gli animali domestici al seguito del passeggero, i quali, a seconda della loro natura, peso e dimensioni, possono essere trasportati in cabina.
Ausiliari o preposti
Sono persone, enti o società diversi dal Vettore e dai suoi dipendenti che forniscono al passeggero servizi ausiliari od accessori al trasporto aereo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, agenti di handling, gestori aeroportuali, etc..
Essi sono dotati di autonomia negoziale e rispondono direttamente degli eventuali danni arrecati al passeggero.
Bagaglio
E’ il bagaglio al seguito del passeggero: esso non viene quindi affidato in custodia al Vettore, ma è il passeggero che lo porta con sé nella cabina dell’aeromobile, a proprio rischio e responsabilità.
Il suo trasporto in cabina è, tuttavia, consentito solo qualora le sue misure rientrino nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e risultino compatibili con le caratteristiche proprie dell’aeromobile sul quale il passeggero effettua il viaggio.
Cabina
E’ la parte dell’aeromobile adibita all’alloggiamento dei passeggeri e dei bagagli.
Call Center
E’ il centro di assistenza telefonica del Vettore, al quale è possibile rivolgersi per ricevere informazioni sul servizio di trasporto aereo.
Consumatore
E’ il passeggero che ha stipulato con il Vettore un contratto di trasporto aereo avente uno scopo diverso dall’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal passeggero medesimo.
Danno
E’ un comprovato ed effettivo pregiudizio, economicamente valutabile, occorso alla persona del passeggero o ai beni trasportati dallo stesso in conseguenza di un evento verificatosi nel corso del trasporto aereo: tale pregiudizio è un effetto immediato e diretto (danno emergente) dell’evento e può consistere in un mancato guadagno futuro (lucro cessante), in ogni caso con esclusione dei danni indiretti e/o consequenziali e/o non prevedibili al momento della stipula del contratto di trasporto.
Giorno di partenza
E’ la data prevista per il volo dell’aeromobile: essa viene concordata di volta in volta dal Vettore e dal passeggero secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore per ragioni organizzative.
Negato imbarco
E’ il rifiuto opposto dal Vettore, ai sensi della normativa vigente, di trasportare il passeggero su un volo, sebbene il passeggero si sia presentato per l’imbarco secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente concordata dal Vettore e dal passeggero medesimo, oppure, in assenza di indicazione di un orario di presentazione, al più tardi, 15 minuti prima dell’orario di partenza, salvo quando vi siano ragionevoli cause per negare l’imbarco, quali motivi di salute, sicurezza, o inadeguatezza della documentazione di viaggio.
Operazioni di imbarco e di sbarco
Sono quelle operazioni eseguite dal Vettore per l’effettuazione del percorso dall’aerostazione all’aeromobile e viceversa.
Quanto ai passeggeri ed ai bagagli:
− le operazioni di imbarco hanno inizio al momento dell’uscita dallo specifico varco dell’aerostazione e termine al momento dell’ingresso nell’aeromobile;
− le operazioni di sbarco hanno inizio al momento dell’uscita dall’aeromobile e termine al momento dell’ingresso nell’aerostazione.
Orario di partenza
E’ l’ora del Giorno di Partenza prevista per l’inizio del volo dell’aeromobile: essa viene concordata di volta in volta dal Vettore e dal passeggero secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore per ragioni organizzative.
Sito Internet
E’ il sito Internet dove sono reperibili le presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché ulteriori informazioni alle stesse comunque connesse o inerenti.
Tariffa
E’ la tariffa, debitamente autorizzata, qualora necessario, dalle competenti Autorità, conoscibile attraverso i canali di distribuzione del Vettore, il sito Internet o il Call center.
Essa determina il prezzo complessivo per il trasporto, insieme ad eventuali supplementi, nonché alle tasse ed agli altri oneri imposti per legge.
Trasporto aereo
E’ la prestazione che il Vettore fornisce al passeggero a seguito della conclusione di un contratto di trasporto aereo nonché il periodo, compreso tra l’inizio delle operazioni di imbarco ed il termine delle operazioni di sbarco, durante il quale il Vettore medesimo fornisce la prestazione stessa.
Tratta
Ogni singolo segmento, nazionale od internazionale, di un volo così come concordato di volta in volta dal Vettore e dal passeggero secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore.
Volo o Viaggio
E’ l’itinerario del trasporto, il quale può consistere in una o più tratte.
ARTICOLO 2
DISCIPLINA APPLICABILE ED ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
2.1. Il trasporto aereo di passeggeri e bagagli è disciplinato dalle seguenti normative, ove caso per caso applicabili:
- le norme del Codice Civile italiano;
- le norme del Codice della Navigazione italiano;
- le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02;
- le disposizioni del Regolamento CE 261/2004;
- le disposizioni della Convenzione di Montreal;
- le disposizione del regolamento CE 1107/2006;
- le altre normative, anche regolamentari, nazionali ed estere.
2.2. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto sono state predisposte in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasporto aereo.
In caso di eventuale conflitto fra le presenti Condizioni Generali di Trasporto e la normativa applicabile, quest’ultima prevale sulle Condizioni Generali di Trasporto, restando valide ed efficaci le clausole non incompatibili con tale normativa in quanto derogabile.
2.3. Il trasporto su un aeromobile di cui il Vettore abbia la disponibilità presuppone ed implica l’integrale conoscenza ed accettazione da parte del passeggero delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.
2.4. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto possono essere soggette a variazioni e/o aggiornamenti da parte del Vettore, il quale provvederà a darne tempestiva comunicazione sul sito Internet; nessun agente, dipendente o preposto del Vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le clausole delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.
ARTICOLO 3
DOCUMENTO DI VIAGGIO E CODICE DI CONFERMA
3.1. Il Vettore si impegna a prestare il servizio di trasporto aereo solo nei confronti dei passeggeri che risultino titolari di regolare documento di viaggio e del relativo codice di conferma.
3.2. Tutti i documenti di viaggio, in qualunque modalità emessi, non sono rimborsabili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.
3.3. Il documento di viaggio non è trasferibile a terzi né per atto tra vivi né per causa di morte, fatta salva la possibilità di eseguire il cambio nome secondo le modalità di cui al successivo articolo 10.
3.4. Il documento di viaggio è valido soltanto per il volo e la data concordati, salva la possibilità di eseguire il cambio data secondo quanto previsto al successivo articolo 10.
ARTICOLO 4
TARIFFA E SPESE ACCESSORIE
4.1. Le tariffe includono soltanto il trasporto dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione finale, a meno che non sia altrimenti espressamente concordato, e non sono comprensive dei servizi di trasporto terrestre fra gli aeroporti e fra gli aeroporti e i terminal urbani. In aggiunta alla tariffa, ove non espressamente concordato, saranno a carico del passeggero, per ogni biglietto acquistato, tutte i diritti, le tasse imposte dal Governo o da altre autorità, ivi incluse quelle aeroportuali, relative ai passeggeri, o all’uso dei servizi, nonché l’eventuale supplemento surcharge e fuel surcharge e i diritti amministrativi e di emissione.
4.2. La tariffa deve essere corrisposta dal passeggero al Vettore, unitamente alle eventuali tariffe supplementari, tasse ed altri oneri al momento della stipula del contratto di trasporto.
4.3. La tariffa di volta in volta applicabile è resa conoscibile attraverso i canali di distribuzione del Vettore, il Call Center, nonché attraverso il sito Internet.
4.4. Sono posti a carico del passeggero le tasse e gli altri oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nella tariffa, imposti per legge o richiesti dalle Autorità governative o da altre Autorità competenti, in particolare quelle aeroportuali, relative ai passeggeri, ai bagagli, all’uso di tutti i servizi o le infrastrutture, la tassa operations & security, i supplementi surcharge e fuel surcharge, i diritti amministrativi e di emissione.
4.5. Tasse e oneri imposti sui servizi di trasporto aereo possono essere oggetto di modifiche dipendenti da provvedimenti di legge e delle Autorità competenti; in caso di aumento di qualsiasi tassa od onere o di istituzione di una nuova tassa od onere, il passeggero è tenuto al pagamento a favore del Vettore del maggior importo derivante da tale aumento o istituzione fino alla data di inizio del volo aereo.
4.6. I passeggeri di età inferiore ai 24 mesi (alla data del volo) viaggiano gratuitamente seduti in braccio ad un accompagnatore adulto ma non hanno diritto ad alcun bagaglio supplementare rispetto a quello dell’accompagnatore adulto.
4.7. Il Vettore ha il diritto di rifiutare il trasporto se la tariffa, le eventuali tariffe supplementari, le tasse e gli oneri non sono stati regolarmente corrisposti.
4.8 Le tariffe applicate sono quelle in essere al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, per le quali esistono numeri limitati di posti disponibili.
ARTICOLO 5
PRENOTAZIONI ED ACQUISTO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO
5.1. Il documento di viaggio può essere prenotato ed acquistato tramite il sito internet ovvero tramite il Call Center.
5.2. Il Vettore garantisce che la prenotazione e l’acquisto di documenti di viaggio tramite il sito internet o tramite il Call center siano regolate nel rispetto della normativa vigente.
5.3. Il Vettore, una volta verificato l’avvenuto pagamento a suo favore da parte del passeggero della tariffa, delle tasse e degli oneri, comunica al passeggero il codice di conferma (via e-mail all’indirizzo indicato dal passeggero in caso di pagamento on-line o tramite Call Center).
5.4. Ove il pagamento di cui al punto precedente risulti, per qualsivoglia motivo, non perfezionato o non effettuato, il Vettore può rifiutare il trasporto.
5.5. Il Vettore, ove acquisisca i dati personali relativi al passeggero necessari per dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti verso lo stesso, si impegna a far sì che a tali dati abbiano esclusivamente accesso gli addetti alle funzioni operative e commerciali del Vettore medesimo, nonché terzi fornitori di servizi connessi alla prestazione del servizio di trasporto.
Il Vettore, quale “Titolare” dei relativi trattamenti, gestiti anche in modo automatizzato, informa che i dati di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità evidenziate descritte, nel rispetto di quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. LGS. n. 196/2003).
ARTICOLO 6
ACCETTAZIONE E IMBARCO PASSEGGERI
6.1. Il passeggero deve presentarsi per l’imbarco secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente concordata con il Vettore, oppure, in assenza di indicazione di un orario di presentazione, al più tardi, 15 minuti prima dell’orario di partenza: l’orario di partenza, così come il giorno di partenza, viene concordato di volta in volta dal Vettore e dal passeggero secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore.
6.2. Il tempo limite per effettuare l’accettazione dei passeggeri può variare a seconda dell’aeroporto di partenza; il passeggero, pertanto, è tenuto ad informarsi dei diversi tempi limite ed a rispettarli.
6.3. Il passeggero è tenuto a presentarsi al punto d’imbarco indicato non più tardi del tempo limite concordato, munito di regolare documento d’identità in corso di validità, e del relativo codice di conferma di prenotazione.
Il passeggero dovrà inoltre presentare i documenti in corso di validità richiesti dalla legislazione vigente nel Paese di destinazione per l’ingresso nel territorio. E’ responsabilità esclusiva del passeggero assicurarsi di rispettare tutte le disposizioni essenziali ai fini della realizzazione del viaggio (norme vigenti nei vari paesi in materia di passaporti, visti, certificazione sanitaria, ulteriori requisiti richiesti dalle Autorità competenti).
6.4. Il Vettore non è responsabile per alcun costo, spesa, penale o conseguenza che il passeggero dovesse sostenere per il mancato possesso dei requisiti o dei documenti richiesti né il Vettore sarà tenuto a rimborsare l’importo nel caso in cui il Paese di destinazione abbia negato l’ingresso; il passeggero è tenuto a rimborsare al Vettore ogni multa o altra sanzione pecuniaria eventualmente irrogata, nonché le spese ed i costi che siano stati sostenuti in ragione dell’ingresso negato.
Ove il passeggero si presenti per l’imbarco oltre l’orario di presentazione precedentemente concordato con il Vettore, oppure, in assenza di indicazione di un orario di presentazione, oltre i predetti 15 minuti prima dell’orario di partenza, anch’esso concordato di volta in volta dal Vettore e dal passeggero, ovvero si presenti privo dei documenti e requisiti necessari, il Vettore potrà negare l’imbarco e non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile degli eventuali danni né il passeggero avrà diritto ad alcun rimborso.
Il passeggero è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli di sicurezza legittimamente effettuati dalle Autorità competenti, da altri soggetti autorizzati o dal Vettore, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 7
RIFIUTO E LIMITAZIONI DEL TRASPORTO - PASSEGGERI A MOBILITÀ RIDOTTA
7.1. Il Vettore può legittimamente rifiutare di trasportare qualsiasi passeggero od il suo bagaglio per motivi di sicurezza. In particolare, ma senza limitazione, ciò potrà avvenire nei seguenti casi:
- il rifiuto del trasporto sia ritenuto, a discrezione del Vettore, necessario per il rispetto di leggi, regolamenti o norme di qualsiasi Stato di provenienza, di destinazione o da sorvolare;
- il trasporto del bagaglio possa costituire una minaccia per la sicurezza o per la salute degli altri passeggeri;
- il comportamento, l’età, le condizioni fisiche o mentali del passeggero siano tali da richiedere un’assistenza speciale da parte del Vettore e le modalità di tale trasporto non siano state preventivamente concordate con il Vettore stesso, ovvero possano causare pericoli, disagi o disturbo agli altri passeggeri ovvero possano provocare rischi o pericoli al passeggero stesso o ad altre persone o cose;
- il passeggero non abbia rispettato le istruzioni fornite per quanto concerne la sicurezza del volo;
- il passeggero si sia reso responsabile di una condotta illecita o indisciplinata su un volo precedente e vi sia il rischio che tale condotta possa ripetersi;
- il passeggero si sia rifiutato di sottoporsi ai controlli di sicurezza;
– il passeggero non abbia pagato la tariffa, le tasse e gli altri oneri;
- il passeggero non sia in possesso dei documenti e requisiti richiesti;
- il documento di viaggio e il codice di conferma rilasciati dal Vettore e presentati dal passeggero siano stati ottenuti illegalmente ovvero siano stati contraffatti ovvero siano stati alterati ovvero siano stati intestati ad un nominativo non corrispondente all’identità della persona che li esibisce.
7.2. Ferme restando quanto previsto nel Regolamento CE 1107/2006 e quanto di seguito previsto nel presente articolo 7, il Vettore è senz’altro disponibile a consentire e facilitare il servizio di trasporto anche a favore di disabili, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattie, portatori di handicap, persone su sedia a rotelle (eccezion fatta per i modelli alimentati a batteria liquida, che non possono essere in ogni caso trasportati) o con difficoltà nella deambulazione o di altre persone aventi necessità di assistenza speciale, i quali tuttavia devono tenere presente che le caratteristiche tecniche del servizio di trasporto e dell’aeromobile mediante il quale tale servizio viene effettuato potrebbero in taluni casi impedirne o limitarne la fruibilità. Per tale ragione detti soggetti dovranno previamente darne adeguata informazione al Vettore, il quale si riserva l’accettazione a bordo. Analoga accettazione dovrà essere data per il trasporto da parte del Vettore di minori di anni 14 non accompagnati (purché in possesso di apposita autorizzazione scritta da parte dei genitori e/o di chi ne fa le veci).
I passeggeri con ingessature, sofferenti d’asma, portatori di pace-maker o in condizioni fisiche che necessitino di assistenza medica, così come le donne entrate nella quart’ultima settimana di gravidanza, oltre ad informare idoneamente il Vettore, devono essere in possesso di certificato medico, rilasciato al massimo 15 giorni prima del giorno di partenza, che attesti l’idoneità al volo e presentare la relativa documentazione al momento dell’imbarco. I passeggeri non vedenti che intendono viaggiare con un cane-guida, oltre ad informare il Vettore, devono essere in possesso della documentazione attestante che il cane è addestrato alla guida e presentare tale documentazione al momento dell’imbarco; non vi sono posti liberi adibiti al cane-guida che pertanto dovrà viaggiare, munito dell’apposita imbracatura di identificazione, sul pavimento ai piedi del passeggero.
7.3. I passeggeri diversamente abili o a mobilità ridotta (“PMR”), ivi inclusi i passeggeri che hanno difficoltà nell’uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilità fisica, handicap mentale o qualsiasi altra causa di disabilità, hanno diritto alle forme di tutela previste dal Regolamento CE 1107/2006.
7.4 Il Vettore può rifiutare l’imbarco di un PMR solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza ovvero se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. In caso di rifiuto, il Vettore sarà tenuto ad informare il passeggero delle motivazioni del rifiuto e dietro richiesta, fornirle per iscritto entro cinque giorni lavorativi, nonché comunque, a proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi che precedono, il Vettore sarà tenuto ad operare ogni ragionevole sforzo per proporre un’alternativa accettabile ai passeggeri interessati. Eccezion fatta per quanto precede, il Vettore non potrà rifiutare di accettare un PMR, purché lo stesso sia in possesso di un titolo di trasporto valido ed abbia richiesto l’assistenza secondo quanto disposto al successivo art. 7.5.
7.5 Per ricevere assistenza il passeggero PMR deve richiedere il servizio al Vettore, o all’operatore turistico con cui effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza pubblicata. Il Vettore avendo ricevuto tale richiesta, deve trasferire tutte le informazioni in questione almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito, e, se del caso,
al vettore effettivo che opera il volo contenente l’assistenza richiesta dal PMR.
7.6. Quando un PMR si presenta in aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, la prestazione dell’assistenza, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza sia stata notificata al Vettore, o all’operatore turistico, almeno 48 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.
ARTICOLO 8
BAGAGLIO
8.1. Ai fini della sicurezza del volo, il passeggero ha diritto al trasporto in cabina, senza alcuna tariffa supplementare, di 2 bagagli a mano, con un limite di peso non superiore a 15 kg e di dimensioni tali che la somma dei tre lati non superi cm 115.
8.2. I passeggeri che non hanno ancora compiuto i 24 mesi (alla data del viaggio) non hanno diritto al trasporto del bagaglio; passeggini, carrozzine e culle da viaggio sono trasportati, anche oltre i limiti dimensionali di cui al precedente punto 8.1., ma nei limiti di peso e dimensioni consentiti dalle caratteristiche tecniche del’aeromobile, senza alcuna tariffa supplementare.
8.3. Oggetti quali, ad esempio, strumenti musicali, equipaggiamento da golf, sci e altre attrezzature sportive, etc., potranno essere accettati per il trasporto solo previa comunicazione dei pesi e delle dimensioni degli stessi e successiva autorizzazione del Vettore.
Il passeggero deve informare il Vettore della volontà di trasportare gli oggetti di cui sopra, al fine di verificare la disponibilità per il trasporto; in difetto, il Vettore può negare l’accettazione e rifiutarne il trasporto.
8.4. Il Vettore non assume alcuna responsabilità per articoli deperibili o fragili o non adeguatamente imballati né per danni di lieve entità alla superficie esterna dei bagagli (quali ad esempio macchie, graffi, danni da acqua su bagagli non impermeabili), nel rispetto della normativa vigente.
In caso di danni al bagaglio diversi da quelli di cui sopra, il Vettore risponde entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 9
OGGETTI PERICOLOSI NEL BAGAGLIO – ANIMALI DOMESTICI
9.1. Per ragioni di sicurezza in relazione alle quali vigono disposizioni inderogabili di legge, non possono essere inseriti nel bagaglio oggetti che possano costituire pericolo per l’aeromobile o per le persone o cose che si trovano a bordo dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− gas compressi (refrigeranti, infiammabili, non infiammabili e velenosi) quali butano, ossigeno, azoto liquido, gas da campeggio, nonché bombole per autorespiratori;
− agenti corrosivi, quali acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi liquidi;
− esplosivi, armi e munizioni, capsule a nastro, fuochi d’artificio e razzi;
− liquidi e solidi infiammabili, quali accendini e combustibili per gli stessi, fiammiferi, vernici, solventi;
− altri oggetti pericolosi, quali materiali magnetici, nocivi, tossici, di odore sgradevole o irritanti, ossidanti, come polvere candeggiante e perossidi;
− veleni e sostanze infettive, insetticidi, erbicidi e materiali con agenti patogeni;
− materiale radioattivo;
− dispositivi di allarme ed eventuali batterie al litio installate per la relativa alimentazione; ghiaccio secco;
− torce subacquee con batterie inserite;
− oggetti il cui trasporto (in stiva e/o in cabina) sia proibito dalle disposizioni normative vigenti negli Stati di partenza e di destinazione del trasporto o che vengano sorvolati durante lo stesso;
9.2. Non possono essere trasportate come bagaglio armi da fuoco e munizioni per scopi diversi da quelli di caccia e sport, purché il passeggero sia in possesso delle relative autorizzazioni e purché il trasporto avvenga in conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche comunitarie, e regolamentari.
9.3. E’ proibito l’uso, a bordo degli aeromobili, di tutti i dispositivi elettronici portatili, fatta eccezione per dispositivi di ausilio all’udito, pace-makers, rasoi elettrici, riproduttori portatili di suoni non a lettura laser o digitali, computer portatili non collegati né con stampanti né con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione da parte del Comandante.
9.4. Il passeggero avrà diritto al trasporto di oggetti e prodotti necessari in relazione al suo stato di salute, medicine e cosmetici in quantità limitate allo stretto fabbisogno personale.
Quanto sopra deve essere conforme, comunque, alle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza nei Paesi di provenienza e di destinazione del trasporto o che vengano sorvolati durante lo stesso e con le modalità da tali disposizioni stabilite.
9.5. Per ragioni legate alla sicurezza dell’aeromobile e dei passeggeri, il Vettore può pretendere che il passeggero si sottoponga a controlli e ispezioni della sua persona od al suo bagaglio anche a mezzo di apposite apparecchiature elettroniche o radiogene.
Ove il passeggero non accolga le predette richieste, il Vettore si riserva la facoltà di rifiutare il trasporto del passeggero e del suo bagaglio.
9.6. Il Vettore accetta il trasporto in cabina di piccoli animali domestici (non più di uno per passeggero) solo a condizione che gli stessi siano di peso non superiore a 10 kg e di dimensioni non superiori a 50 cm, siano adeguatamente sistemati negli appositi contenitori atti al trasporto aereo, muniti dei prescritti certificati sanitari e di vaccinazione, permessi di ingresso ed altri documenti richiesti dai Paesi di provenienza, destinazione o transito.
Il passeggero deve informare il Vettore della volontà di trasportare animali domestici, al fine di verificare la disponibilità per il trasporto; in difetto il Vettore può negare l’accettazione e rifiutarne il trasporto.
9.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo.
ARTICOLO 10
CAMBIO NOME E CAMBIO GIORNO DI PARTENZA
10.1 Il nominativo del passeggero che ha diritto al servizio di trasporto può essere modificato fino a 2 ore prima dell’orario di partenza.
Il passeggero può effettuare il cambio del nominativo attraverso i canali di distribuzione del Vettore, il Call Center, nonché il sito Internet.
10.2. Il cambio nome determina l’attribuzione in capo al nuovo passeggero - che usufruendo dei servizi di trasporto accetterà le presenti Condizioni Generali di Trasporto - dei servizi accessori eventualmente acquistati dal precedente passeggero; in ogni caso il Vettore non sarà tenuto ad alcun rimborso per le tariffe supplementari eventualmente corrisposte dal precedente passeggero, anche nel caso in cui il nuovo passeggero non goda dei servizi accessori che avevano dato luogo all’applicazione di tale tariffa supplementare.
10.3. Il giorno di partenza, concordato di volta in volta dal Vettore e dal passeggero secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore, può essere successivamente modificato su accordo del Vettore e del passeggero medesimi, previa verifica da parte del Vettore della disponibilità, fino a 12 ore prima dell’orario di partenza, soltanto per un volo che riguardi la medesima tratta.
A tal fine, il passeggero deve contattare i canali di distribuzione del Vettore, il Call Center o il sito Internet al fine di verificare la disponibilità di un altro giorno di partenza.
ARTICOLO 11
ORARI, RITARDI, CANCELLAZIONI DEL VOLO, NEGATO IMBARCO
11.1. All’atto della prenotazione, il Vettore comunicherà al passeggero l’orario di partenza concordato tra le medesime parti.
Ove il Vettore sia costretto a modificare l’orario di partenza, il Vettore comunicherà la modifica al passeggero con congruo anticipo, tramite il Call Center o il sito internet.
11.2. Il Vettore adotta tutte le misure possibili e che possono essere ragionevolmente attuate per evitare ritardi nel trasporto del passeggero e del suo bagaglio, nonché eventuali cancellazioni dei voli e negati imbarchi.
11.3 Fermo restando quanto previsto nel Regolamento CE 261/2004, ed impregiudicati, comunque, i diritti spettanti ai passeggeri in base a tale regolamentazione ed alla legge applicabile nonché quelli ad essi spettanti secondo le altre clausole delle Condizioni Generali di Trasporto in tema di responsabilità civile del Vettore, in caso di ritardo, cancellazione del volo, negato imbarco, il passeggero gode dei diritti previsti dal Regolamento CE 261/2004, quali di seguito riassunti, che stabiliscono i limiti di responsabilità del Vettore:
- 1. NEGATO IMBARCO
Il Vettore, prima di negare l’imbarco cercherà passeggeri volontari disponibili a rinunciare al volo in cambio di benefici da concordare. Solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il Vettore potrà negare l´imbarco a passeggeri non consenzienti, e fornirà al passeggero, al quale è stato negato l´imbarco, quanto indicato nei successivi punti 4A, 4B e 4C.
- 2. CANCELLAZIONE DEL VOLO
In caso di cancellazione del volo, il Vettore fornirà al passeggero quanto indicato al successivo punto 4A, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra sette e quattordici giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell´orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l´orario di arrivo originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell´orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l´orario d´arrivo originariamente previsto.
Il Vettore fornirà al passeggero quanto indicato ai successivi punti 4A, 4B e 4C, fermo restando che la compensazione pecuniaria non sarà dovuta qualora il Vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
- 3. RITARDO DEL VOLO
In caso di ritardo del volo rispetto all´orario di partenza previsto:
- di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km;
- di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km;
- di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell´Unione Europea;
il Vettore fornirà al passeggero quanto indicato al successivo punto 4C.
Inoltre nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il Vettore fornirà al passeggero quanto indicato al successivo punto 4B.
In ogni caso l´assistenza è fornita entro i termini stabiliti in funzione di ogni fascia di distanza.
- 4. DIRITTI DEI PASSEGGERI
A. La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:
- Euro 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km;
- Euro 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500Km;
- Euro 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell´Unione Europea.
Nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, il Vettore ridurrà del 50% la compensazione pecuniaria precedentemente riportata.
B. Al passeggero sarà offerta la scelta tra:
- rimborso entro sette giorni senza penali dell´intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale;
- nonché se del caso: volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile;
- imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità dei posti.
Nel caso di città o regioni servite da più aeroporti, le spese di trasferimento del passeggero dall´aeroporto di arrivo all´aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione sono a carico del Vettore.
C. Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell´attesa;
- nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo;
- a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- al trasporto tra l´aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, il passeggero dovrà tempestivamente sporgere reclamo, a mezzo raccomandata, direttamente all´organizzatore.
- 5. MODALITÀ DI RECLAMO E RIMBORSO
La compensazione pecuniaria sarà pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari.
Le lettere di reclamo e/o richieste di rimborso o compensazione pecuniaria dovranno essere inviate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al customer care.
Le richieste di rimborso e/o compensazione pecuniaria dovranno essere complete dei recapiti e degli estremi bancari necessari al bonifico bancario.
Non saranno rilasciate dichiarazioni richieste verbalmente presso gli uffici e/o rappresentanze aeroportuali del Vettore.
11.4. Il passeggero che non si presenta all’imbarco entro l’orario di presentazione precedentemente concordato con il Vettore, oppure, in assenza di indicazione di un orario di presentazione, entro 15 minuti prima dell’orario di partenza (anch’esso concordato di volta in volta dal Vettore e dal passeggero), ovvero si presenti privo dei documenti e requisiti necessari, non ha diritto ad alcun rimborso per il volo non utilizzato, così come il passeggero che rinunci alla prestazione del servizio di trasporto, nel rispetto della normativa vigente.
11.5. Ove la partenza del passeggero sia impedita per cause imputabili al Vettore, il Vettore medesimo è tenuto alla restituzione dell’importo corrisposto dal passeggero stesso, ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla normativa vigente.
11.6. Resta in ogni caso escluso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 12
COMPORTAMENTO A BORDO
Qualora il passeggero a bordo dell’aeromobile pregiudichi la sicurezza del volo, ovvero disturbi gli altri passeggeri e/o l’equipaggio e/o rechi danno all’aeromobile stesso e/o alle cose trasportate, ovvero non osservi le disposizioni dell'equipaggio in tema di corretto comportamento a bordo, il Vettore provvederà a porre in essere tutte le misure necessarie per impedire o limitare tale comportamento, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di legge.
ARTICOLO 13
RESPONSABILITA’ DEL VETTORE PER DANNI ALLA PERSONA DEI PASSEGGERI
13.1. Il trasporto aereo di passeggeri e bagagli è disciplinato dalle seguenti normative, ove caso per caso applicabili:
a) il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02;
b) la Convenzione di Montreal;
c) le altre normative nazionali ed estere;
d) le presenti Condizioni Generali di Trasporto.
13.2. Il Vettore è responsabile, nei limiti delle presenti Condizioni Generali di Trasporto e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, del danno derivante dalla lesione personale o dalla morte del passeggero purché il fatto che ha cagionato la morte o la lesione si sia verificato a bordo dell’aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.
13.3. Il Vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni da morte o lesione personale del passeggero fino a concorrenza di un importo di 100.000 DSP (pari, alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, a circa € 114.730).
13.4. Il Vettore non risponde dei danni da morte o lesione personale subita dal passeggero di ammontare superiore a 100.000 DSP (alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, pari a circa a € 114.730), qualora dimostri che il danno non è imputabile al Vettore medesimo.
13.5. Qualora il passeggero si trovi, a causa dell’età o dello stato mentale o fisico, in condizioni tali che il trasporto aereo comporti per lo stesso qualsiasi rischio o pericolo, il Vettore non sarà responsabile né per l’aggravamento di tale stato, né per l’insorgere di qualsiasi malattia, lesione o invalidità, né per la morte, che siano riconducibili a tale stato.
13.6. La copertura assicurativa del Vettore per la responsabilità nei confronti dei passeggeri è adeguata e conforme alla normativa applicabile in materia.
13.7. Il Vettore, senza indugio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla identificazione della persona fisica avente titolo al risarcimento, provvede agli anticipi di pagamento necessari per far fronte ad immediate necessità economiche ed in proporzione al danno subito.
In caso di morte, gli anticipi non saranno inferiori a 16000 DSP (pari a circa € 18.397 alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto).
Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento alcuno di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del Vettore.
Sarà facoltà del Vettore richiedere la restituzione, totale o parziale, di tale anticipo, qualora lo stesso risulti non dovuto ovvero nel caso in cui colui che ha ricevuto l’anticipo non sia la persona avente titolo al risarcimento.
ARTICOLO 14
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI AI BAGAGLI DEI PASSEGGERI
14.1. Il Vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli trasportati qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
14.2. La responsabilità del Vettore non potrà eccedere la somma di 1000 DSP (pari a circa € 1.148 alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto) per passeggero.
14.3. Il Vettore non è responsabile per danni alla persona e al bagaglio del passeggero dovuti al contenuto del bagaglio stesso. Il passeggero i cui oggetti hanno causato danni alla persona o al bagaglio di un’altra persona oppure ai beni del Vettore, dovrà risarcire il Vettore per tutti i danni e le spese che ne derivino.
14.4. Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando apposita dichiarazione speciale al momento della stipula del contratto di trasporto con il Vettore: ciò comporta l’applicazione di un supplemento di prezzo.
ARTICOLO 15
RESPONSABILITA’ DEL VETTORE PER DANNI DA RITARDO NEL TRASPORTO DI PASSEGGERI
La responsabilità del Vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto di passeggeri non potrà eccedere la somma di 4150 DSP (pari a circa € 4.762) alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto) per passeggero.
Tuttavia il Vettore non è responsabile per i danni da ritardo qualora dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati abbiano adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno, ovvero nel caso in cui fosse loro impossibile adottare le predette misure.
ARTICOLO 16
NORME COMUNI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
16.1. Il Vettore è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti della persona che chiede il risarcimento qualora dimostri che l’istante medesimo ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per atto illecito o per omissione.
Il Vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nel caso in cui, a fronte della richiesta di risarcimento presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per atto illecito o per omissione.
Il Vettore non risponde neppure dei danni che il passeggero avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
16.2. Il Vettore non è responsabile per i danni che possano derivare dalla osservanza di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle autorità o dall’osservanza degli stessi da parte del passeggero.
16.3. La responsabilità del Vettore non può in ogni caso superare l’ammontare del danno provato.
16.4 Il Vettore, inoltre, non è responsabile per i danni indiretti e/o consequenziali e per i danni che non fossero prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito del Vettore.
16.5. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore si applica anche ai suoi agenti, dipendenti, preposti, ausiliari e incaricati.
16.6. Salvo quanto diversamente stabilito, nessuna norma qui contenuta comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità fissata per il Vettore dalla Convenzione di Montreal o dalle altre normative applicabili.
ARTICOLO 17
TERMINI E AZIONI LEGALI
17.1. Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, qualsiasi diritto al risarcimento dei danni si estingue, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02, qualora non sia promossa azione legale entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile sarebbe dovuto arrivare, o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
17.2. Nel trasporto di passeggeri e bagagli, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al contratto di trasporto può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto e dalla normativa applicabile.
17.3. Competenti per l'azione per il risarcimento del danno sono, a scelta di chi agisce:
1) il tribunale del domicilio del Vettore o
2) il tribunale della sede principale della sua attività o
3) il tribunale del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o
4) il tribunale del luogo di destinazione.
In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi a:
1) uno dei tribunali di cui al paragrafo precedente, ovvero
2) nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea o, comunque, parte della Convenzione di Montreal, nel quale, al momento dell'incidente, il passeggero ha la sua residenza principale e permanente (con ciò intendendosi il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora) e dal quale e verso il quale il Vettore svolge il servizio di trasporto aereo, e nel quale il Vettore esercita la propria attività di trasporto aereo in edifici locati o di proprietà dello stesso Vettore o di un altro Vettore con il quale egli ha un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri.
Nel caso in cui l’attore sia un consumatore, così come definito dall’articolo 1 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, competente è il tribunale del luogo di residenza del consumatore medesimo.
Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.